Art. 28.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale esprime il proprio parere:

      a) sui disegni e sulle proposte di legge concernenti le materie di competenza del Comitato;

 

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          b) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;

          c) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché del capo dell'Ispettorato di cui all'articolo 8, del capo dell'Ufficio centrale degli archivi e del dirigente preposto all'UCSe.

      2. I pareri di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. Il parere sugli schemi di cui alla lettera b) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera c) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina.